Identificazione della associazione

Denominazione: ASD CALCIO ALTA VALSABBIA
Sede: Via Mocenigo, 2 Vestone (BS)
P. IVA: 04600800983
Descrizione delle attività sportive praticate: L’ASD Calcio Alta Valsabbia . è stata fondata il giorno 03/07/2014. La disciplina sportiva praticata è il calcio a 11 ed in particolare l’attività è incentrata su bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni.

Quadro normativo

Il D. lgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l’obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D. lgs. n. 39/2021. L’art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del Safeguarding Officer. L’Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere. La FIGC ha emanato le Linee Guida, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi.

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tutti i Tesserati di ASD CALCIO ALTA VALSABBIA (di seguito “tesserati”) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui sopra costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.
ASD CALCIO ALTA VALSABBIA informa di essere affiliata alla FIGC e di seguire le linee guida e le disposizioni emanate dalla stessa federazione.

Art. 1 – Finalità

  1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006, al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI (con delibera n. 255 del 25/07/2023), dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA, attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’Associazione/Società “ASD CALCIO ALTA VALSABBIA” (di seguito per brevità anche solo “Società”).
  2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIGC attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta, le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
    1. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
    2. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
    3. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
    4. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIGC volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
    5. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
    6. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
    7. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIGC nell’ambito delle politiche di safeguarding;
    8. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

  1. tutti i tesserati della Società;
  2. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
  3. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società, compreso chi ricopre la responsabilità genitoriale.

Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

  1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
    1. l’abuso psicologico;
    2. l’abuso fisico;
    3. la molestia sessuale;
    4. l’abuso sessuale;
    5. la negligenza;
    6. l’incuria;
    7. l’abuso di matrice religiosa;
    8. il bullismo, il cyberbullismo:
    9. i comportamenti discriminatori.
  2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
    1. per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
    2. per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
    3. per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
    4. per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
    5. per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1;
    6. per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
    7. per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
    8. per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, 4 diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
    9. per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 – Norme di condotta

La società garantisce il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva e trasparenza cosi come richiamati nel Codice di Condotta adottato dalla FIGC.
È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

  1. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
  2. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
  3. far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:
  4. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
  5. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza
  6. confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
  7. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
    • evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
    • sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
    • evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;
    • prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;
    • richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
  8. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:
  9. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso;
  10. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
  11. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
    • Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
    • Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
    • Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
    • Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIGC;
    • Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Art. 5 – Procedure di prevenzione e gestione del rischio nonché di contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete di ASD CALCIO ALTA VALSABBIA.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

REGOLE RELATIVE ALLE SESSIONI DI ALLENAMENTO

Obiettivo Garantire l’integrità fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.

Ambiti di operatività:

  1. Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
  2. Aree spogliatoi e docce
  3. Svolgimento delle sessioni di allenamento
  4. Termine delle sessioni allenamento

Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento

  1. Gli allenamenti si svolgono presso il campo sito in via Mocenigo, 2 a Vestone oppure a Idro in via rimembranze 1
  2. Gli atleti raggiungono l’impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupa della logistica degli atleti per il raggiungimento dell’impianto un dirigente espressamente autorizzato anche da chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minore).
  3. La società gestisce l’organizzazione delle attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall’associazione

Aree spogliatoi e docce

La società organizza gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare:

  • locali separati tra uomini e donne;
  • locali separati tra lo staff e gli atleti, o laddove non sia possibile, l’utilizzo dei predetti locali in momenti diversi;
  • la separazione delle singole postazioni doccia;
  • l’accesso esclusivo agli atleti e al personale della società o allo staff medico in caso di urgenza.

Svolgimento delle sessioni di allenamento

L’atleta, nel corso della sessione di allenamento, non rimane mai in compagnia di un solo membro dello staff. Gli allenamenti individuali, se svolti, prevedono la presenza dell’allenatore e di almeno un altro membro dello staff. Nel caso non sia possibile garantire la presenza dell’allenatore unitamente a un altro membro dello staff, l’allenamento individuale deve avvenire in un luogo accessibile a terzi. Salvo esigenze connesse all’utilizzo dell’impianto, gli allenamenti sono pubblici.

Termine delle sessioni di allenamento

Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l’impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupa della logistica di rientro dall’impianto un dirigente espressamente autorizzato anche sa chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minore)

NOTA SPECIFICA PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela di quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

  • Aree spogliatoi e docce:
    1. gli atleti U14 usano locali separati dagli atleti maggiorenni; ove non sia possibile, l’utilizzo dei locali è consentito in momenti diversi o alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale;
    2. in caso di necessità di controllo o urgenza, è consentito l’accesso allo spogliatoio da parte di due membri dello staff.
  • Termine delle sessioni di allenamento:
    gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento.
    È espressamente vietato lasciare l’atleta da solo fino all’arrivo dell’esercente la responsabilità genitoriale/delegato. È fatto salvo il caso in cui in considerazione dell’età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all’uscita autonoma del minore, al termine dell’allenamento.
    In nessun caso l’atleta rimane da solo con un membro dello staff.
    Alle sessioni di allenamento degli atleti minori affetti da disabilità partecipano gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.
    È vietato creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

REGOLE RELATIVE A TRASFERTE/RADUNI/RITIRI

Obiettivo Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso della trasferta/raduno/ritiro.

Ambiti di operatività

  1. Pianificazione, comunicazione e inizio
  2. Svolgimento
  3. Conclusione

Pianificazione, comunicazione e inizio

  1. la società programma la trasferta/raduno/ritiro individuando orario e data di inizio e fine, luogo di incontro nonché le altre modalità di svolgimento.
  2. La convocazione avviene indicando data, ora e luogo del punto di incontro, nelle seguenti modalità: tramite gruppi Whatsapp.
  3. All’inizio della trasferta:
    1. tutti gli atleti partono dal punto di incontro unitamente all’allenatore e/o un dirigente espressamente autorizzato anche da chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minore).
    2. in alternativa, gli atleti raggiungono in autonomia la sede della trasferta/raduno/ritiro.
  4. È fatto divieto ad un solo membro dello staff della società di occuparsi della logistica per il raggiungimento del punto di incontro a meno che non sia espressamente autorizzato anche da chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minore)
  5. L’Affiliata gestisce l’organizzazione delle attività relative alla trasferta tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dalla Società.

Svolgimento Partenza e ritorno:

Possono avvenire tramite macchina e/o pullman. Gli atleti sia singolarmente, sia in gruppo, sono accompagnati durante il viaggio da due o più membri dello staff ove non sia possibile da un solo membro espressamente autorizzato anche da chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minore).

Pernottamento: la sistemazione per eventuale pernottamento è organizzata per genere, tenendo in ogni caso separati gli allenatori dagli atleti. È fatto divieto ad allenatori e ad altri membri dello staff di entrare nelle stanze degli atleti, salvo che per casi di necessità ed urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff.

Conclusione La trasferta/raduno/ritiro cessa:

  • per le ipotesi di cui al punto 3a, al rientro presso il punto di incontro;
  • per le ipotesi di cui al punto 3b, al termine delle attività sportive previste.

È fatto divieto ad un solo membro dello staff della società di occuparsi della logistica per il raggiungimento del punto di incontro a meno che non sia espressamente autorizzato anche da chi esercita la responsabilità genitoriale (in caso di minore)

NOTA SPECIFICA PERATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela per quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

  1. la convocazione della trasferta è indirizzata all’esercente la responsabilità genitoriale e, per gli over 14 anche a quest’ultimi;
  2. in nessun caso l’atleta maggiorenne può sostituirsi alla figura dell’allenatore/accompagnatore o altro componente dello staff;
  3. in caso di pernottamento gli atleti alloggiano in stanze separate dagli atleti maggiorenni e dallo staff.

Durante la trasferta, è consentito somministrare medicinali agli atleti per motivi di salute esclusivamente previo consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale debitamente avvisati da parte dello staff. Al termine della trasferta gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento, essendo espressamente vietato lasciare l’atleta da solo fino all’arrivo di questi, salvo il caso in cui in considerazione dell’età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione al rientro autonomo. In nessun caso l’atleta rimane da solo con un membro dello staff.

Gli atleti minori affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine della trasferta da un’esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.

È fatto divieto di creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

REGOLE PER LE GARE UFFICIALI

Obiettivo Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare.

Ambiti di operatività

  1. Sede, logistica e comunicazione
  2. Aree spogliatoi e docce
  3. Svolgimento
  4. Termine
  • Gare in casa
    Si applica tutto quanto previsto al precedente (protocollo sessioni di allenamento), ivi comprese le note per minori e disabili
  • Gare in trasferta
    Si applica tutto quanto previsto al precedente (protocollo trasferte/raduni/ritiri) ivi comprese le note per minori e disabili

REGOLE SULLE VISITE MEDICHE E FISIOTERAPICHE

Obiettivo Garantire e tutelare il rispetto della dignità, riservatezza ed integrità degli atleti durante le visite mediche/fisioterapiche.

Ambiti di operatività

  1. Sede della visita e logistica
  2. Svolgimento della visita

Sede della visita e logistica

Le visite mediche/fisioterapiche si svolgono tramite un centro esterno specialistico. Gli atleti raggiungono la sede della visita indicata e rientrano in autonomia. È fatto divieto al medico/fisioterapista e allo staff della società di occuparsi della logistica ai fini dell’espletamento della visita.

Svolgimento della visita

Il medico/fisioterapista nell’esercizio dell’attività professionale si conforma al proprio codice di condotta deontologico e al Codice di Condotta della società provvedendo senza indugio alla segnalazione di cui al presente Modello ove ne ricorrano i presupposti. Le visite si svolgono in un ambiente idoneo a garantire la riservatezza dell’atleta e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

NOTA SPECIFICA PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano le previsioni di cui sopra, nonché quanto segue:

salvi i casi di urgenza, almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o un soggetto delegato preventivamente delegato dal primo, assiste alla visita dell’atleta.

Art. 6 – Tutela dei minori – Obblighi

  1. Tutti coloro che in ambito societario svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

  1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIGC all’atto di affiliazione.
  2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra soggetti di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
    1. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
    2. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
    3. aver seguito gli eventuali corsi di aggiornamento previsti dalla FIGC e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
  3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
  4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
  5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
  6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
  7. Il Responsabile è tenuto a:
    1. promuovere la corretta applicazione nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi
    2. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
    3. segnalare al Safeguarding Office della FIGC eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
    4. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIGC;
    5. formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
    6. valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
    7. partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIGC.

Art. 8 – Sanzioni

L’osservanza delle norme del Modello per la Safeguarding deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni con la Società; pertanto, deve essere osservato da tutti i Destinatari.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Modello per la Safeguarding sarà passibile di sanzioni proporzionate alla gravità del fatto e al tipo di rapporto instaurato con la Società.

Si intendono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:

  1. violazione del presente Modello;
  2. violazione del Codice di Condotta;
  3. mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
  4. ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
  5. invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui sopra sono instaurati su richiesta del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni della Società. Il consiglio direttivo della società può svolgere l’attività istruttoria ritenuta opportuna ed acquistare tutta la documentazione necessaria al fine di decidere la sanzione. L’avvio di procedure e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni e in caso di illeciti rilevanti al Responsabile federale tramite il responsabile safeguarding della Società e, in casi gravi, alle autorità giudiziarie di competenza.

Meccanismo sanzionatorio

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei della Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti (sia dipendenti, lavoratori autonomi od occasionali)

Nel caso nella società fossero presenti dei collaboratori retribuiti:
I provvedimenti disciplinari, per lavoratori dipendenti, dovranno essere comminati in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell’Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite. Per i lavoratori autonomi i provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto del modello organizzativo e del codice etico dovranno essere parte integrante degli accordi.

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  1. richiamo verbale per mancanze lievi;
  2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  3. multa di importo nei limiti di legge o in base agli accordi per lavoratori autonomi;
  4. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili o in base agli accordi per lavoratori autonomi;
  5. Licenziamento o risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

  1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa di importo nei limiti di legge o in base agli accordi per lavoratori autonomi il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
    1. l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
    2. la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello.
  4. incorre nel provvedimento disciplinare della Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili o in base agli accordi per lavoratori autonomi il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa di importo nei limiti di legge o in base agli accordi per lavoratori autonomi e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  1. richiamo verbale per mancanze lievi;
  2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  3. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  4. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  5. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda ai punti della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Violazioni da parte dei minori

Quando il soggetto autore dell’infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

Art. 9 – Dovere di segnalazione

  1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dalle linee guida predisposte dalla FIGC e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla Società
  2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti come individuati dalle linee guida predisposte dalla FIGC e nel presente documento integralmente richiamate può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società.

La segnalazione può essere effettuata via posta elettronica, via posta classica, via e mail o per telefono direttamente al responsabile SAFEGUARDING della società. I riferimenti per effettuare la segnalazione saranno pubblicati sul sito internet, apposti nella bacheca della sede ed inviati sui gruppi whatsapp.

Il responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria. Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, nei casi rilevanti viene trasmessa al safaguarding federale e, se necessario, all’autorità giudiziaria.

Art. 10 – Diffusione ed attuazione

  1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
  2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 11 – Norme finali

  1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIGC.
  2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
  3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto previsto dalle linee guida e dalle disposizioni della FIGC e nel Codice Etico della società.
  4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della data del verbale di approvazione del documento

VESTONE, 29 AGOSTO 2024 – rev. 0

(Verbale CD di approvazione n. 47 del 29/08/2024)

CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI TESSERATI E DEI TESSERATI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

DESTINATARI DEL CODICE DI CONDOTTA

I Destinatari del Codice di Condotta sono i tesserati, dirigenti, le atlete/gli atleti, i tecnici, ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, i genitori o i soggetti a cui è affidata la cura delle atlete/degli atleti o i loro delegati, il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) e tutti i soggetti che hanno un compito all’interno dell’associazione che sia retribuito o no.

PREMESSA

Asd Calcio Alta Valsabbia, anche a livello di organo amministrativo, si dedicherà alla tutela del benessere e alla protezione dei tesserati.

Il presente Codice di Condotta è un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun collaboratore o membro dello staff dovrebbe far propri.

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti all’art. 3 del modello Organizzativo adottato dalla società;

Tutti i Destinatari del Codice per la Safeguarding sono responsabili della creazione di un ambiente sano, sicuro oltre che inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, con un’attenzione particolare ai minori.

In particolare, i dirigenti e i tecnici devono impegnarsi attivamente per il benessere dell’atleta.

L’ ASD CALCIO ALTA VALSABBIA garantisce la rimozione degli ostacoli che impediscono la promozione del benessere delle atlete/degli atleti, in particolare se minori, garantendo il loro sviluppo psico-fisico secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

I Destinatari del presente documento per la Safeguarding hanno l’obbligo di segnalare eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta per la Safeguarding utilizzando gli appositi canali messi a disposizione che assicurano la riservatezza della documentazione o delle informazioni ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice stesso.

INCLUSIONE

L’ASD CALCIO ALTA VALSABBIA riconosce la diversità come un valore e si impegna a rispettare le differenze individuali.

L’associazione garantisce la partecipazione di tutti i tesserati in modo effettivo ed inclusivo, rispettando le diverse aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità di ciascuno.

In particolare, si impegna a rimuovere eventuali barriere che impediscano la partecipazione alle attività sportive, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

L’Associazione si impegna a creare attività volte a promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

SENSIBILIZZAZIONE

L’Associazione garantisce che tutti i destinatari abbiano ben chiari i concetti di abuso psicologico e fisico, abuso di matrice religiosa, molestia e abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo, cyberbullismo e comportamenti discriminatori.

L’Associazione adotta standard di condotta, buone pratiche e misure appropriate per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, mettendo in atto misure concrete per proteggere i tesserati da comportamenti dannosi.

SANZIONI

L’osservanza delle norme del Modello per la Safeguarding deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni con l’Associazione; pertanto, deve essere osservato da tutti i Destinatari.

La mancata osservanza delle norme contenute nel Modello per la Safeguarding sarà passibile di sanzioni proporzionate alla gravità del fatto e al tipo di rapporto instaurato con l’associazione.

INFORMAZIONE

Il Codice di Condotta per la Safeguarding ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari (interni ed esterni) mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che l’iniziativa individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo etico che l’Associazione persegue.

In particolare, il Codice di Condotta per la Safeguarding viene pubblicato mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet e inviato nei gruppi whatsapp per le comunicazioni istituzionali.

I Destinatari del presente Codice di Condotta per la Safeguarding hanno l’obbligo di segnalare ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta per la Safeguarding utilizzando gli appositi canali messi a disposizione che assicurano la riservatezza della documentazione o delle informazioni ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice stesso.

PRIVACY

L’ASD CALCIO ALTA VALSABBIA garantisce che tutte le informazioni sensibili siano gestite con la massima discrezione e che tutti i dati personali vengano trattati nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.

CODICE DI COMPORTAMENTO PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF

I destinatari delle presenti Regole di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti/e a loro affidati/e.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare le Regole di comportamento, che accettano integralmente dopo aver preso visione.

Ogni presunta violazione delle Regole di comportamento deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dalla Policy per la tutela dei minori della FIGC e dal modello organizzativo e di controllo dell’associazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari delle presenti Regole di Comportamento si impegnano a:

  • rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione.
    All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti/e;
  • attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
  • incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
  • non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
  • sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
  • trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
  • educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
  • aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori
  • rispettare la Policy di tutela dei minori della FIGC, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
  • combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
  • ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici;
  • non umiliare o sminuire gli atleti/e o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
  • non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con calciatrici o calciatori di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
  • non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
  • garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità dei calciatori e delle calciatrici;
  • lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
  • non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
  • intessere relazioni proficue con i genitori dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
  • accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in trasferta siano sicure;
  • garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
  • organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
  • rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
  • evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
  • garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
  • evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
  • non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto.
  • non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  • non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
  • segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei calciatori e delle calciatrici rivolgendosi al delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori FIGC e dal Modello organizzativo e di controllo dell’associazione

CODICE DI COMPORTAMENTO PER FAMIGLIE ED ACCOMPAGNATORI

I destinatari delle presenti Regole di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza.

Tutti i soggetti destinatari delle presenti Regole di comportamento si impegnano a:

  • condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell’attività SGS;
  • partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici;
  • tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
  • promuovere il fair play e favorirlo in tutte le circostanze;
  • rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell’interesse dei calciatori e delle calciatrici;
  • non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
  • lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
  • non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
  • non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
  • non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
  • non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
  • evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
  • astenersi dall’utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da entrambi i genitori o dal legale rappresentante ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni;
  • consultare il delegato per la tutela dei minori per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l’allenatore e/o con un altro giovane calciatore o calciatrice;
  • informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all’attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
  • rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio.

CODICE DI COMPORTAMENTO PER ATLETI ED ATLETE

Regole per il rispetto e per la sicurezza:

  • nessun consumo di alcol;
  • nessun consumo di droga;
  • divieto di fumare negli spogliatoi o in qualsiasi altro luogo;
  • comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o su quella di un altro calciatore o calciatrice;
  • comunicare agli adulti accompagnatori se c’è qualcosa di cui si ha bisogno;
  • rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa;
  • non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell’onore e della reputazione altrui;
  • rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all’attività o all’evento;
  • non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
  • rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività/trasferta.

REGOLE PER TRASFERTE E SPOSTAMENTI

Viaggiare per disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre attività o eventi deve essere sicuro e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.

Accettando di prendere parte all’evento/all’attività è importante comprendere e concordare che:

  • gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;
  • gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
  • i calciatori o le calciatrici non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio e, nel caso in cui non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato;
  • nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice Etico, le Regole di comportamento e le disposizioni interne;
  • in caso di pernotto, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l’adulto. Dev’essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa rooming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
  • è richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;
  • L’associazione si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l’organizzazione dell’attività/evento;
  • dopo il rientro in albergo, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete e agli altri ospiti;
  • assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
  • qualora fosse un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad accompagnare/riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la partenza/per lo svolgimento dell’attività è necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile identificare il soggetto incaricato.

REGIME ALIMENTARE

I dirigenti sportivi e tecnici devono impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo.

Infatti, anche la nutrizione e l’alimentazione rientrano fra gli ambiti attenzionati dall’associazione in quanto presupposto per un ambiente sportivo sano e una crescita salutare delle atlete/degli atleti.

In quest’ottica, i dirigenti sportivi e tecnici devono assicurarsi di avere le competenze necessarie per fornire indicazioni appropriate o, in difetto, collaborare con professionisti della nutrizione.

I dirigenti sportivi e tecnici devono segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari delle atlete/degli atleti loro affidati.

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE

I dirigenti sportivi e tecnici sono obbligati a dichiarare ai competenti organi dell’associazione cause di incompatibilità e conflitti di interesse.

In un’ottica di trasparenza, ciò consente di conoscere e mettere in evidenza eventuali situazioni che potrebbero influenzare l’imparzialità degli stessi o che potrebbero rappresentare un conflitto di interesse garantendo, dunque, che ogni decisione sia presa nel miglior interesse delle atlete/degli atleti.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

L’Associazione si impegna a garantire che il processo di selezione degli operatori sportivi sia volto ad assicurare che i candidati siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e a contatto con i tesserati minori.
La procedura di selezione deve comprendere inoltre verifiche relative all’idoneità dell’operatore sportivo sia precedenti che successive al suo inserimento.
La selezione dovrà avvenire sulla base di parametri obiettivi di etica, qualità e capacità tali da permettere alla associazione di impostare un rapporto fiduciario con l’operatore. Quando l’associazione insatura un rapporto di collaborazione con un operatore verifica l’assenza di condanne e/o procedimenti penali in corso, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ai sensi della normativa vigente o/ed eventuale dichiarazione da parte del candidato se volontario. I documenti e le informazioni devono essere acquisiti in linea con la normativa sul trattamento dei dati personali.
Segnatamente, la procedura di selezione potrà prevedere l’acquisizione di ulteriore documentazione relativa all’operatore (a titolo esemplificativo Curriculum Vitae, autocertificazione in merito all’assenza di qualsivoglia circostanza passata o presente incompatibile con le disposizioni del presente Codice per la Safeguarding).
L’associazione deve archiviare e conservare tutta la documentazione relativa al procedimento di selezione dell’operatore e alle verifiche fatte in costanza di rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i Tesserati o i soggetti non tesserati che operano all’interno dell’associazione devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o all’ufficio predisposto della FIGC. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office della FIGC sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto previsto dalle linee guida e dalle disposizioni della FIGC.

VESTONE, 29 AGOSTO 2024 – Rev. 0

(Verbale CD n. 47 del 29/08/2024)

Il responsabile safeguarding è il soggetto responsabile di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del modello organizzativo e di controllo e del Codice di Condotta nonché di prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Il responsabile “safeguarding” di ASD CALCIO ALTA VALSABBIA è il sig. CRISTIAN CUCCHI

(VERBALE CD di nomina n. 48 del 26/09/24)

COME CONTATTARE IL RESPONSABILE SAFEGUARDING:

  • tel.: 335 8047478
  • e-mail: cristian.cucchi81@gmail.com
  • Posta: C/O ASD CALCIO ALTA VALSABBIA, 25078 VIA MOCENIGO, 2 (Riservata personale al responsabile SAFEGUARDING)

(Si assicura il massimo rispetto per la privacy di chi fa una segnalazione e si informa che la stessa può anche essere fatta in forma anonima)

La Segnalazione deve contenere:

  • una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
  • l’indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
  • l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
  • tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento della fondatezza della Segnalazione

Per quanto riguarda i minori possono essere inviate anche tramite la piattaforma https://www.figc-tutelaminori.it/ (segnalazioni)